Ricorso Patteggiamento: Quando è Davvero Possibile Impugnare la Sentenza?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura molto diffusa nel sistema penale italiano, che consente di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, una volta raggiunta l’intesa e ottenuta la sentenza, quali sono le reali possibilità di contestarla? Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 15570 del 2024, fa luce sui rigidi paletti che limitano il ricorso patteggiamento, chiarendo quando un’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bari per il reato di cui all’art. 340 del codice penale. L’imputato sosteneva che il giudice di merito avesse commesso un errore, omettendo di esaminare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, secondo la difesa, prima di ratificare l’accordo tra le parti, il giudice avrebbe dovuto verificare se non vi fossero le condizioni per un’assoluzione piena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva dichiarando il ricorso inammissibile. Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo, ovvero esaustivo, i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
I motivi ammessi sono circoscritti a questioni ben precise, come ad esempio un errore nella qualificazione giuridica del fatto o nell’applicazione della pena. La Suprema Corte ha chiarito che la presunta omissione della valutazione delle cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra in questo elenco chiuso. Di conseguenza, sollevare una simile doglianza in sede di legittimità non è consentito dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio di stretta legalità processuale. Il legislatore, introducendo il comma 2-bis nell’art. 448 c.p.p., ha voluto bilanciare il diritto alla difesa con l’esigenza di efficienza del sistema giudiziario, che è alla base dell’istituto del patteggiamento. Consentire un’ampia facoltà di impugnazione svuoterebbe di significato l’accordo stesso, trasformando un rito deflattivo in una potenziale anticamera di ulteriori gradi di giudizio.
La Corte, citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 1032 del 2019), ha ribadito che l’impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente indicate dalla norma. Qualsiasi altro motivo, per quanto potenzialmente fondato in un processo ordinario, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità su una sentenza di patteggiamento. La decisione è stata presa de plano, ovvero con una procedura semplificata, proprio a sottolineare la manifesta infondatezza del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito pratico: la scelta del patteggiamento comporta una significativa rinuncia a far valere determinate eccezioni e a percorrere tutti i gradi di giudizio. È una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, tenendo ben presenti i limiti stringenti posti all’eventuale impugnazione. La sentenza di patteggiamento acquista così una stabilità e una definitività quasi immediate, salvo i rari casi previsti dalla legge. Chi opta per questa via deve essere consapevole che il riesame della vicenda processuale sarà precluso, tranne per le specifiche violazioni di legge elencate dal legislatore.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a specifiche e tassative violazioni di legge, escludendo altre doglianze.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo l’ordinanza in esame, questo specifico motivo non rientra nell’elenco di quelli tassativamente indicati dalla legge e, pertanto, non può essere utilizzato per fondare un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato~parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40720NUMERO_DOCUMENTO23 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 340 cod. pen. deve essere dichiarato inammiss con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologi di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazio mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotes violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024