Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il G.U.P. del Tribunale di Genova, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 13 febbraio 2024, applicava a COGNOME NOME e COGNOME NOME la pena patteggiata tra le parti di anni 4 di reclusione ed C 3600,00 di multa ciascuno, in ordine ai delitti agli stessi contestati di conc in rapina, porto abusivo di arma e ricettazione della stessa arma.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’AVV_NOTAIO COGNOME, deduceva, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. mancanza di motivazione sulla assenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; l’AVV_NOTAIO, per COGNOME, lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena per effet dell’applicazione delle attenuanti e del riconoscimento della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono proposti avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ed invero ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 2 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di
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patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la cort provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01); inoltre si è sostenuto che in tema di sentenza di applicazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 3, 10286 del 13/02/2013, Rv. 254980 – 01).
E nel caso in esame i ricorsi deducono proprio l’assenza di motivazione sulle condizioni per il proscioglimento o sulla determinazione della sanzione pur a fronte della determinazione della pena sull’accordo delle parti.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 aprile 2024