Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, poiché definisce i confini entro cui una scelta processuale, come l’accordo sulla pena, può essere successivamente contestata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 25435/2024) ha ribadito con fermezza i limiti imposti dalla legge, in particolare dopo le riforme del 2017, chiarendo quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Nel caso specifico, un imputato aveva concordato una pena con il pubblico ministero, ottenendo una sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Roma. Successivamente, il suo difensore ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La tesi difensiva sosteneva che il giudice di merito avesse omesso di valutare la presenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
In pratica, l’imputato, pur avendo accettato la pena, tentava di sostenere in Cassazione che il giudice avrebbe dovuto assolverlo d’ufficio perché il fatto non costituiva reato o per altre cause di non punibilità evidenti.
La Decisione sul Ricorso Patteggiamento e i Suoi Limiti
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare di ammissibilità, basandosi su una norma specifica e consolidata giurisprudenza.
La Corte ha applicato una procedura semplificata, emettendo un’ordinanza de plano (senza udienza), come previsto per i casi di manifesta inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa norma stabilisce in modo chiaro che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non può essere proposto per motivi attinenti alla valutazione delle prove o alla mancata considerazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
La Corte ha ribadito che questa disposizione legislativa ha lo scopo di deflazionare il carico della Cassazione e di rendere più stabile e definitiva la scelta del patteggiamento. Permettere un riesame su questioni che avrebbero dovuto essere valutate prima dell’accordo sulla pena vanificherebbe la natura stessa del rito speciale. Citando un proprio precedente (sentenza n. 4727 del 2018), i giudici hanno confermato che la legge preclude espressamente questo tipo di doglianza.
Di conseguenza, il motivo di ricorso sollevato dalla difesa è stato ritenuto non consentito dalla legge, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante monito pratico: la scelta di accedere al patteggiamento è una decisione processuale ponderata e con conseguenze significative. Dopo la riforma del 2017, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state drasticamente ridotte. Non è più possibile, come in passato, utilizzare il ricorso per cassazione come un’ulteriore opportunità per contestare la propria responsabilità, sperando in un proscioglimento tardivo.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare ricorsi pretestuosi o palesemente infondati, rafforzando l’efficienza del sistema giudiziario.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 103/2017, stabilisce che è inammissibile un ricorso basato sulla presunta omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.).
Qual è la base normativa che limita il ricorso patteggiamento in questi casi?
La norma di riferimento è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma applicava al ricorrente la pena concordata per il reato allo stesso ascritto.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità per il reato contestato.
Il motivo non è consentito.
Il collegio ribadisce che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27201401).
2.Alia dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024
L’estensore
7U Presidente