Ricorso Patteggiamento: I Motivi di Inammissibilità Post Riforma
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale con confini ben definiti, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 25065 del 2024, offre un’importante occasione per ribadire quali siano i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. La pronuncia chiarisce in modo inequivocabile che i motivi di ricorso sono tassativi e non lasciano spazio a doglianze di carattere generico o non espressamente previste dalla norma.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Genova. L’imputata, attraverso il suo difensore, ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte questioni che, tuttavia, esulavano dal perimetro concesso dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. In particolare, le lamentele sembravano riguardare la mancata applicazione della messa alla prova e l’omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La Decisione della Cassazione e i limiti del ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, con una decisione netta. I giudici hanno sottolineato come la riforma del 2017 abbia cristallizzato un elenco chiuso e invalicabile di motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tale scelta legislativa mira a dare stabilità e definitività a un accordo processuale raggiunto tra le parti, limitando le possibilità di impugnazione a vizi specifici e gravi.
Le Motivazioni: L’Interpretazione Rigorosa dell’Art. 448 c.p.p.
La Corte ha fondato la propria decisione sulla stretta interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La norma consente il ricorso solo per motivi attinenti a:
1. Espressione della volontà dell’imputato: vizi del consenso che hanno portato all’accordo.
2. Difetto di correlazione: discordanza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: quando il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la lamentela per la mancata motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è stato escluso dal legislatore. I giudici hanno inoltre precisato che la scelta di accedere al patteggiamento implica una rinuncia a far valere precedenti eccezioni, come quella relativa al rigetto dell’istanza di messa alla prova. L’adesione all’accordo sulla pena assorbe e supera le questioni procedurali pregresse non attinenti ai vizi specifici del patteggiamento stesso. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione funge da importante monito per la difesa. Dimostra che il ricorso patteggiamento è un’opzione strategica che richiede una valutazione attenta e consapevole delle sue conseguenze. Una volta intrapresa questa strada, le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte e confinate a vizi procedurali ben determinati. Insistere su motivi non contemplati dalla legge non solo è inutile, ma porta a conseguenze economiche negative per l’assistito, con la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La stabilità dell’accordo processuale è un bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare con forza, limitando drasticamente le vie di ricorso.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancata motivazione sulla possibilità di assoluzione (ex art. 129 c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che, a seguito della riforma del 2017, il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento non è più un motivo valido per impugnare la sentenza di patteggiamento.
Se il giudice rigetta la richiesta di messa alla prova, è possibile contestare questa decisione impugnando la successiva sentenza di patteggiamento?
No, la scelta di accedere al patteggiamento postula una rinuncia a far valere eccezioni precedenti, comprese quelle relative al rigetto di istanze per riti alternativi come la messa alla prova. L’accordo sulla pena assorbe tali questioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 25065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE dì GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, ex art. 444 del codice di rito, in data 5.12.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell’introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2 -bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pe o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero sulla determinazione
della pena, né ovviamente potrebbe farsi valere il rigetto della richiesta della messa alla prova, pure oggetto di doglianza – del tutto generica – col ricorso in scrutinio a fronte dell’onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l’eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell’indicata riforma, non è, tuttavia, più censurabile in sede di legittimit ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – nel caso di specie peraltro comunque intervenuta;
e quanto alla messa alla prova è il caso di rammentare che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 18/01/2017, Rv. 269072 01, nella specie, il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggíamento, pronunciata nell’udienza successiva e, in applicazione del principio, questa Corte ha rigettato il ricorso);
in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01; conforme Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01); e alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10.4.2024.