Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41445 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
1. NOME, nato in XXXXXXX il XXXXXXXX (CUI XXXXXXX)
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
2. NOME, nato in XXXXXXX il XXXXXXXX (CUI XXXXXXX)
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
3. NOME, nato in XXXXXXX il XXXXXXXXX (CUI XXXXXXX)
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
4. NOME, nato in XXXXXXX il XXXXXXXX (CUI XXXXXXX)
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 21/7/2025 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.U.P. del Tribunale di Verona, con sentenza in data 21 luglio 2025, applicava
nei confronti di NOME, NOMEXXXX, NOME e
NOME, la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai seguenti reati:
per tutti: concorso in rapina pluriaggravata ex artt. 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 3-bis, 61 n. 5 cod. pen. (capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni);
per tutti: concorso in lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 110, 582, 585, 583-quinquies, cod. pen. (capo B);
per tutti: concorso in tortura ex artt. 110, 613-bis cod. pen. (capo C);
i soli XXXX, XXXXXXXXXXX e XXXXXXX: concorso in rapina pluriaggravata ex artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. (capo D);
i soli XXXX, XXXXXXXXXXX e XXXXXXX: concorso in lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 110, 582, 585, cod. pen. (capo E).
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per XXXX e XXXXXXX (ricorsi separati ma sostanzialmente sovrapponibili): violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. in relazione alla omessa compiuta motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio;
– Relatore –
Ord. n. sez. 2043/2025
2.2. per XXXXXXXXXXX (ricorso AVV_NOTAIO): violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per omessa corretta valutazione sotto il profilo dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato e conseguente violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen.
2.3. per XXXXXX (ricorso AVV_NOTAIO): vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa indicazione dei motivi che avrebbero dovuto portare ad una emissione nei confronti dell’imputato di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come i ricorsi risultano proposti per motivi non consentiti.
Infatti, il comma 2bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Sono pertanto inammissibili i ricorsi formulati avverso la sentenza di patteggiamento nei quali si deduce un inadeguato trattamento sanzionatorio (nel caso in esame lo stesso corrisponde a quello concordato tra le parti) o si torna a rimettere in discussione il fondamento probatorio relativo alla posizione dell’imputato.
A ciò si aggiunge che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153), mentre non e consentito, alla luce della modifica normativa, contestare solo formalmente, senza giustificarle, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, o la entità della pena ritenute nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ord. n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
E’ altresì inammissibile il ricorso con il quale si deduce l’omessa valutazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboro Ceanu, Rv. 272014).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
Ricorrono le condizioni per disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
mma
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così Ł deciso, 18/11/2025
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.