Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale della procedura penale: i limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento. La decisione ribadisce la rigidità dei presupposti per un ricorso patteggiamento, chiarendo che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. Il caso specifico riguardava un ricorso fondato su un presunto vizio di motivazione della sentenza, che è stato dichiarato inammissibile, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Tribunale, decideva di presentare ricorso in Cassazione. La sua tesi si basava su un presunto errore del giudice di merito: un vizio di motivazione relativo alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, l’imputato lamentava che il giudice non avesse adeguatamente motivato le ragioni per cui non lo aveva assolto, nonostante l’accordo sulla pena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Legislazione
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017 (legge n. 103), ha circoscritto in modo molto netto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, limitando i ricorsi a casi di effettiva e grave violazione di legge.
Secondo tale articolo, il ricorso è consentito solo per i seguenti motivi:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso estorto o viziato).
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata.
La Corte ha sottolineato come il vizio di motivazione, come quello lamentato nel caso di specie, non rientri in nessuna di queste categorie tassative.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza nemmeno la necessità di un’udienza di discussione, basandosi sulla palese infondatezza del motivo. I giudici hanno spiegato che la doglianza del ricorrente non riguardava né un difetto di volontà, né un errore nella qualificazione del reato, né tantomeno l’applicazione di una pena illegale (concetto peraltro definito in modo restrittivo dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, come nella sentenza ‘Jazouli’ del 2015). La critica mossa alla sentenza impugnata si concentrava esclusivamente sulla valutazione del giudice di merito, un aspetto che la riforma del 2017 ha voluto escludere dal novero dei motivi di ricorso. Pertanto, tentare di contestare una sentenza di patteggiamento per una presunta carenza argomentativa del giudice sulla possibilità di un proscioglimento è una strada non percorribile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: l’accesso al ricorso patteggiamento è eccezionale e limitato a vizi specifici e gravi. La scelta di accordarsi sulla pena comporta una quasi definitiva rinuncia a contestare nel merito la decisione del giudice, salvo che non si verifichino le precise violazioni di legge elencate nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a monito della natura temeraria del ricorso proposto.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti per impugnare una sentenza di patteggiamento, specialmente se riguarda la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: questioni relative alla corretta formazione della volontà dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena irrogata. Qualsiasi altro motivo è escluso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40909 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40909 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod proc pen, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in es tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguard vizi afferenti all’ espressione della volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto né, i inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati d indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (COGNOME);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comm 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025.