Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1124 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1124 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di indebit utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento in concorso di cui al capo 1) dell’imputazione e di ricettazione dei medesimi strumenti di cui al capo 2) dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza 12/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen.: «mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione
applicazione diminuente del rito speciale ex art. 444 c.p.p. contenuta al di sotto del massimo».
Il COGNOME premette che, mentre al concorrente NOME COGNOME, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena era stata diminuita di un terzo, la diminuzione di pena nei suoi confronti era stata solo di un sesto.
Tanto premesso, il ricorrente contesta che tale diminuzione di pena nei suoi confronti nell’indicata misura inferiore al massimo sia stata giustificata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma «solo “per adeguare la pena al fatto”, senza alcuna motivazione per giustificare la disparità di trattamento operata per il coimputato COGNOME, gravato da numerosi precedenti penali, mentre il COGNOME è incensurato» e che lo stesso Giudice per le indagini preliminari «avrebbe dovuto adeguatamente motivare cosa intendesse per “adeguare la pena al fatto” ed avallare la disparità del trattamento sanzionatorio».
In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza.
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, il quale concerne non l’illegalità della pena – da intendere come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale – ma profili commisurativi della stessa non rientra tra i suddetti casi per i quali ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
La Corte di cassazione ha infatti chiarito che è inammissibile, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276509-01).
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610
«ed cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2025.