Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione è una strada stretta e ben definita dal legislatore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quali sono i confini invalicabili di questa impugnazione, sanzionando chi tenta di percorrerla al di fuori dei casi consentiti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti e le conseguenze di un ricorso non fondato.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite il rito del patteggiamento dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare per un reato previsto dall’art. 603 bis c.p., decideva di impugnare tale sentenza davanti alla Corte di Cassazione. La richiesta di patteggiamento era stata accolta e la pena applicata come da accordo tra le parti.
Nonostante ciò, l’imputato presentava ricorso, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice di merito non avesse valutato la possibile applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone l’immediata assoluzione qualora ricorrano determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e restrittiva, introdotta con la riforma del 2017, che disciplina specificamente l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento in Cassazione è consentito solo per un numero chiuso di motivi. Questi sono:
1. Vizi del consenso: quando l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare sia stata viziata.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto stabilito nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato qualificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia illegale.
I giudici hanno sottolineato che i motivi addotti dal ricorrente, relativi alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., non rientrano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. In linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova fondamento anche in una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Cassazione ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha condannato anche al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, punisce l’abuso dello strumento processuale; dall’altro, serve da deterrente per evitare impugnazioni palesemente infondate che congestionano il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, non solo riafferma i rigidi paletti del ricorso patteggiamento, ma ne evidenzia anche i rischi economici in caso di violazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativamente previsti dalla legge, come problemi nel consenso dell’imputato, errore nella qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., i motivi ammessi sono: vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione senza fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 688 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 688 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza con la quale in data 16 giugno 2025 il Gup del Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione al reato di cui all’art 603 bis cod.pen. commesso 1’11.9.2021 in Maruggio.
Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l’esponente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di elementi per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l’art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza, evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2025 Il Consigli r GLYPH tensore
e
Il Pre