Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile in Cassazione?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigidi confini dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso patteggiamento e sulle conseguenze di una sua proposizione al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Un individuo, dopo aver definito la propria posizione processuale tramite un accordo sulla pena (il cosiddetto ‘patteggiamento’) formalizzato con una sentenza del Tribunale di Brescia, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato su un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente verificato l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di applicare la pena concordata.
La Tesi Difensiva
La difesa sosteneva che, nonostante l’accordo tra le parti, il giudice avesse sempre l’obbligo di effettuare un controllo sulla fondatezza dell’accusa, prosciogliendo l’imputato qualora ne ricorressero i presupposti. La mancata esplicitazione di tale controllo nella motivazione della sentenza costituiva, a parere del ricorrente, un vizio che ne giustificava l’annullamento.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su una norma specifica e consolidati orientamenti giurisprudenziali. Il punto centrale della questione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa disposizione limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. In particolare, il legislatore ha stabilito che il ricorso può essere proposto solo per motivi specifici, tra i quali non rientra il vizio di motivazione. Le uniche censure ammesse riguardano, ad esempio, l’espressione della volontà dell’imputato, la mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che il ricorso proposto era destinato a fallire sin dall’inizio. Poiché il motivo addotto era unicamente il vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento, esso si scontrava direttamente con il divieto imposto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha agito con una procedura snella, detta de plano, senza necessità di udienza, proprio per l’evidente infondatezza dell’impugnazione. La norma, infatti, è tassativa e limita l’impugnabilità a precise ipotesi di violazione di legge, escludendo ogni sindacato sulla logicità o completezza della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione riafferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. La scelta di limitare i motivi di ricorso mira a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando impugnazioni dilatorie o pretestuose. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente ridotte. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e ponderata prima di intraprendere la strada di un ricorso patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, l’ordinanza chiarisce che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude espressamente la possibilità di presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il ricorso è stato deciso ‘de plano’?
Significa che la Corte ha preso la sua decisione basandosi unicamente sugli atti scritti, senza la necessità di un’udienza pubblica, poiché l’inammissibilità del ricorso era evidente e non richiedeva ulteriori discussioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettelsentite PG
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verific dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente