Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Perché la Congruità della Pena non si Discute
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei processi penali. Tuttavia, una volta che l’accordo sulla pena è stato raggiunto e ratificato dal giudice, quali sono i margini per un ripensamento? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso patteggiamento, specificando quando e perché l’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Verona. Tale sentenza applicava la pena concordata tra gli imputati stessi e il pubblico ministero per una serie di reati, tra cui furto aggravato e associazione per delinquere. Nonostante avessero precedentemente acconsentito alla pena, i due ricorrenti hanno deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
Il motivo di doglianza sollevato dai ricorrenti era unico e comune: contestavano la correttezza del calcolo che aveva portato alla definizione della pena patteggiata. La Suprema Corte, tuttavia, ha prontamente dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo chiaro che il pubblico ministero e l’imputato non possono presentare ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento se non per motivi specifici, tra i quali non rientra la valutazione sulla congruità della pena.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che l’appello contro una sentenza di patteggiamento è circoscritto a questioni di pura legalità. In altre parole, si può contestare che la pena sia illegale (ad esempio, perché di una specie non prevista dalla legge per quel reato o superiore ai massimi edittali), ma non che sia incongrua, ovvero non adeguata al caso concreto.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno prospettato un vizio di illegalità della pena, ma si sono limitati a criticare la motivazione del giudice sulla valutazione della sua adeguatezza. Tale critica, secondo la costante giurisprudenza, è inammissibile in sede di legittimità. L’accordo raggiunto con il pubblico ministero implica, infatti, una rinuncia a contestare la proporzionalità della sanzione, che viene accettata come parte dell’accordo processuale. Dedurre vizi di motivazione sulla congruità della pena concordata equivarrebbe a rimettere in discussione l’accordo stesso, snaturando la funzione del patteggiamento.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione riafferma con forza un principio fondamentale: il ricorso patteggiamento ha confini ben definiti. L’accordo sulla pena preclude alle parti la possibilità di lamentarsi successivamente della sua adeguatezza. La conseguenza di un ricorso presentato al di fuori dei limiti di legge è drastica: l’inammissibilità, che comporta non solo l’impossibilità di un esame nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta del rito alternativo e le sue conseguenze processuali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se si ritiene la pena troppo alta?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può basarsi sulla valutazione della congruità (cioè l’adeguatezza) della pena concordata tra le parti, ma solo sulla sua illegalità.
In quali casi si può presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso, ad esempio, se la pena applicata è illegale (perché di una specie non consentita dalla legge o fuori dai limiti edittali) o se vi sono vizi relativi all’espressione della volontà di patteggiare, ma non per contestare l’adeguatezza della sanzione.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato, come nel caso di specie, al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro stabilita dal giudice (in questo caso 4.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti; i
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero in ordine ai delitti di cui agli artt. 624, 625 n.4 e all’art. 416 co.1, 2 e 3 cod. pe
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la corretta applicazione della legge penale in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto, non viene prospettata l’illegalità della pena applicata, ma vengono, in definitiva, dedotti soltanto vizi della motivazione relativa alla valutazione della congruità della pena concordata dalle parti, indeducibili in questa sede ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024