Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti, soprattutto dopo le modifiche legislative recenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8736/2025) offre un chiarimento cruciale sui limiti di impugnabilità delle sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando i principi giuridici applicati e le conseguenze pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna per violazione dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) ottenuta tramite patteggiamento, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: il presunto difetto di motivazione da parte del giudice di merito nella determinazione della pena e la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte e il Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha circoscritto in modo netto le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni: I Limiti al Ricorso contro il Patteggiamento
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione dei motivi di inammissibilità. La Cassazione ha ricordato che, a seguito della riforma, il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento solo per motivi specifici e tassativi. Questi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: problemi legati al consenso prestato dall’imputato all’accordo.
2. Difetto di correlazione: quando la sentenza del giudice non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge.
Nel caso in esame, le lamentele dell’imputato relative alla motivazione sulla quantificazione della pena e al mancato proscioglimento non rientrano in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la decisione, salvo i limitati casi previsti dalla legge. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di accedere a questo rito speciale deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le vie di impugnazione sono significativamente ristrette. La critica alla congruità della pena o alla valutazione del merito (come la possibilità di un’assoluzione) non può trovare spazio nel successivo ricorso per Cassazione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, come da prassi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto difetto di motivazione sulla pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in base all’art. 448, comma 2-bis c.p.p., il difetto di motivazione sulla determinazione della pena non rientra tra i motivi ammessi per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi legati all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/01/1999
avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso ale parti;
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
o
FAII Alla ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura d sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione nella determinazione della pena e al mancato proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigljere estenspre
Il Presidente