Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso ale parti;
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
NOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura d sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione nella determinazione della pena e al mancato proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigljere estenspre
Il Presidente