Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione fondata su motivi non previsti dalla legge. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio quando e come è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Brindisi. La condanna riguardava un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e 129 del codice di procedura penale.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha introdotto un elenco tassativo e restrittivo dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
Secondo la legge, l’appello a una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un vizio del consenso).
2. Il difetto di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza emessa.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli generici relativi a vizi di motivazione o a violazioni di legge non riconducibili ai casi specifici, non può essere fatto valere.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il motivo sollevato dal ricorrente, basato sulla presunta violazione degli artt. 125 e 129 c.p.p., non rientrava in nessuna delle quattro categorie consentite. La Riforma Orlando ha avuto lo scopo preciso di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di conferire maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, che nascono da un accordo tra le parti. Permettere impugnazioni basate su motivi generici vanificherebbe questa finalità.
Di conseguenza, non potendo il vizio denunciato essere sussunto in una delle ipotesi tassative previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a far valere in sede di impugnazione motivi diversi da quelli, eccezionali e specifici, previsti dalla legge. La decisione serve da monito per la difesa, che deve valutare con estrema attenzione non solo la convenienza del rito alternativo, ma anche i ristrettissimi margini di un eventuale successivo ricorso. Il principio di tassatività dei motivi di impugnazione per il ricorso patteggiamento è un pilastro del sistema, volto a garantire la certezza e la rapidità della definizione del processo penale quando vi sia un accordo tra accusa e difesa.
Per quali motivi è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
È possibile ricorrere solo per quattro motivi tassativi, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 c.p.p.) non rientravano in nessuna delle quattro categorie specifiche per le quali la legge ammette l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per aver proposto un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI
!dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brindisi per il r di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Ostuni, 15/07/2023).
Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenz all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Aresidente