Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’esigenza di deflazione del contenzioso con la tutela dei diritti fondamentali dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32914 del 2024, torna a fare chiarezza sui confini, spesso rigidi, di questo strumento di impugnazione, confermando un orientamento ormai consolidato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire perché non tutte le doglianze possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero nell’ambito di un procedimento di patteggiamento conclusosi con sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare di Perugia, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’oggetto della sua contestazione non era la misura della pena concordata, bensì un presunto vizio procedurale.
I Motivi del Ricorso e le Norme di Riferimento
Il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito non avesse preventivamente verificato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe viziato la sentenza, rendendola illegittima e quindi appellabile.
Tuttavia, la disciplina del ricorso contro una sentenza di patteggiamento è specifica e restrittiva. La norma chiave in questo contesto è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla Limitatezza del Ricorso Patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un’interpretazione rigorosa della normativa vigente. I giudici hanno ribadito che il legislatore ha volutamente limitato la possibilità di impugnare le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la celerità che caratterizzano questo rito speciale.
L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p., infatti, non include tra i motivi di ricorso la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Le censure ammesse sono circoscritte a ipotesi ben definite, come errori nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata. La doglianza sollevata dal ricorrente, pertanto, si collocava al di fuori del perimetro tracciato dalla norma.
A sostegno della propria tesi, la Corte ha richiamato un precedente specifico (Sentenza n. 1032 del 2019), consolidando un principio chiaro: non si può utilizzare il ricorso per cassazione per introdurre censure non espressamente consentite dalla legge in materia di patteggiamento.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione in esame ha conseguenze pratiche immediate. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte non solo ha reso definitiva la sentenza di patteggiamento, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo verdetto serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità dopo un patteggiamento è un’eccezione, non la regola. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che i motivi di impugnazione sono estremamente limitati e che un ricorso basato su censure non previste dalla legge verrà inevitabilmente respinto, con un ulteriore aggravio di spese.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, l’impugnazione è limitata alle sole ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancata verifica da parte del giudice di cause di proscioglimento è un motivo valido per il ricorso contro un patteggiamento?
No, secondo la decisione in esame, questo specifico motivo non rientra tra quelli per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA
udita la relazione / svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite GLYPH conclusioni del PG
udito Vdifensore
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’irnpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.