Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi paletti imposti dalla legge per il ricorso patteggiamento, confermando che non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte.
Il Caso: Un Appello Basato su Presupposti non Ammessi
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal GIP del Tribunale, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Il motivo principale dell’impugnazione era la presunta violazione di legge da parte del giudice di primo grado, il quale, a dire del ricorrente, non avrebbe adempiuto al suo dovere di verificare l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, giungendo a una conclusione netta e perentoria: l’inammissibilità. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi addotti dal ricorrente non rientrassero nel novero di quelli consentiti dalla normativa specifica che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni: L’Applicazione Tassativa dell’Art. 448, comma 2-bis
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita in modo esplicito e tassativo le ipotesi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La legge, infatti, circoscrive l’impugnabilità a specifiche violazioni, come errori nella qualificazione giuridica del fatto o nell’applicazione di circostanze aggravanti, ma non include la mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
La Corte ha sottolineato che la scelta del patteggiamento implica una parziale rinuncia al diritto di contestare l’accertamento del fatto. Pertanto, tentare di reintrodurre una valutazione di merito attraverso il ricorso in Cassazione, lamentando una mancata verifica preliminare del giudice, costituisce una censura non consentita. La pronuncia si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che mira a preservare la natura deflattiva e la stabilità delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole dei limiti stringenti all’impugnazione. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come uno strumento per rimettere in discussione l’intero impianto accusatorio o per lamentare omissioni del giudice che non rientrano nelle specifiche violazioni di legge elencate dal legislatore. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nella fattispecie è stata quantificata in tremila euro. Questa decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e consapevole prima di intraprendere la via dell’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata, e il ricorso è ammissibile solo se si basa su una di quelle specifiche violazioni di legge.
Perché il ricorso che contestava la mancata verifica delle cause di proscioglimento è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra le ipotesi di violazione di legge per le quali è specificamente consentito il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, secondo quanto stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso patteggiamento inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANDRIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le’inclusioni del PG
udito il tifensore
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.