Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Impugnazione in Cassazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che consente di definire rapidamente un procedimento penale. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni alla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Milano, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione di legge da parte del giudice di merito, il quale non avrebbe verificato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Secondo la difesa, il giudice del patteggiamento ha sempre l’obbligo di valutare preliminarmente se l’imputato debba essere assolto per ragioni evidenti, prima di poter ratificare l’accordo sulla pena. La mancata esecuzione di tale controllo costituirebbe, a detta del ricorrente, un vizio sufficiente a giustificare l’annullamento della sentenza.
I Limiti Normativi del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Suprema Corte, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
I motivi consentiti sono specifici e non includono la generica doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La legge limita l’impugnazione a questioni come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata o la mancata osservanza di norme sulla competenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni, i giudici supremi hanno ribadito che la scelta di accedere al patteggiamento implica una parziale rinuncia al diritto di impugnazione. L’elenco dei motivi di ricorso previsto dall’art. 448, comma 2-bis, è esclusivo e non ammette interpretazioni estensive. Pertanto, un motivo non espressamente previsto dalla norma, come quello sollevato dal ricorrente, rende il ricorso immediatamente inammissibile.
La Corte ha sottolineato che questa limitazione è coerente con la natura stessa del patteggiamento, un accordo tra accusa e difesa che presuppone una sostanziale accettazione del quadro accusatorio. Consentire un’impugnazione per motivi ampi e non specificati minerebbe l’efficienza e la finalità deflattiva del rito stesso. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando un precedente specifico (sentenza n. 1032 del 2019) che aveva già chiarito questo punto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La pronuncia conferma che la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità quasi assoluta. Le possibilità di rimetterla in discussione attraverso un ricorso patteggiamento sono estremamente circoscritte e legate a vizi specifici e tassativamente indicati dalla legge. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che le vie di impugnazione sono quasi del tutto precluse. La conseguenza diretta per il ricorrente, in questo caso, non è stata solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, un onere che consegue alla proposizione di un ricorso inammissibile.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Al di fuori di queste ipotesi specifiche, il ricorso non è consentito.
La mancata verifica delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, secondo la Corte di Cassazione, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo dei vizi per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, rendendo l’impugnazione basata su tale doglianza inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUKAID SADIK GLYPH CUI 063TWBO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le nclusioni del PG
udito iVlifensore
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024