Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti. Chi sceglie la via dell’applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono notevolmente ridotte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza questi limiti, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di superare le barriere normative. Analizziamo questa importante pronuncia per capire meglio quali sono le regole del gioco.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la sentenza lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione. In sostanza, sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto proscioglierlo in base all’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
Il ricorrente chiedeva quindi alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza applicativa della pena, ritenendo che il suo caso rientrasse tra quelli in cui, nonostante l’accordo tra le parti, il giudice avesse il dovere di emettere una sentenza di assoluzione.
La Decisione sul Ricorso Patteggiamento: L’Inammissibilità
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura snella e senza udienza pubblica (de plano). La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso proposto non era consentito dalla legge in relazione alla specifica tipologia di sentenza impugnata, ovvero quella di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso. La Corte ha chiarito che l’impugnazione avverso una sentenza di patteggiamento è un rimedio eccezionale e limitato.
I giudici hanno spiegato che, al di fuori dei casi espressamente previsti, non è consentito dedurre vizi di violazione di legge o di motivazione riguardo alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La scelta di accedere al patteggiamento comporta una sorta di rinuncia a far valere determinate questioni nel merito. L’accordo tra accusa e difesa, una volta ratificato dal giudice, cristallizza la posizione processuale, e le uniche contestazioni ammesse in Cassazione sono quelle relative a vizi specifici, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata, ma non una generica rivalutazione sulla necessità di un proscioglimento. A supporto della propria tesi, la Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Sentenza n. 1032 del 2019), confermando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione per chiunque si trovi a valutare l’opportunità di un patteggiamento. La decisione di accordarsi sulla pena non è priva di conseguenze a lungo termine: preclude, nella maggior parte dei casi, la possibilità di contestare in futuro la propria responsabilità. Il ricorso patteggiamento è uno strumento con un raggio d’azione molto ristretto. Pertanto, la scelta del rito alternativo deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, valutando tutti i pro e i contro, inclusa la quasi definitiva chiusura della vicenda processuale. La pronuncia della Cassazione serve come monito: una volta intrapresa la via del patteggiamento, tornare indietro è estremamente difficile.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo e restrittivo i motivi per cui si può presentare ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Quali motivi di ricorso sono generalmente esclusi in caso di patteggiamento?
Sono esclusi i ricorsi basati su presunti vizi di violazione di legge o di motivazione che riguardano la sussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), poiché non rientrano nelle specifiche ipotesi di impugnazione consentite dalla legge per questo tipo di sentenza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. In tal caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: HAMDAOUI ALLAL CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sen,.-t’e -onclusioni del PG
udito iLdtfensore
R.G. 18615/2024 HAMDAOUI ALLAL
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.