Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni sul fronte delle impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo perché non ogni doglianza può trovare ascolto presso la Suprema Corte.
Il caso esaminato offre uno spunto fondamentale per comprendere la logica del legislatore e l’orientamento consolidato della giurisprudenza: la semplificazione del rito si paga con una ridotta possibilità di contestare la sentenza.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Ravenna, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La base del suo ricorso era un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La questione sollevata era dunque la seguente: il giudice, nel pronunciare una sentenza di patteggiamento, è tenuto a dare conto in motivazione delle ragioni per cui esclude l’esistenza di cause di non punibilità? E, in caso di omissione, è possibile impugnare la sentenza per tale difetto?
La Decisione della Corte: i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, senza nemmeno la necessità di una discussione orale, attraverso una procedura “de plano”. La decisione è netta e si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale: l’articolo 448, comma 2-bis.
La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: le sentenze di patteggiamento non sono appellabili e possono essere oggetto di ricorso per Cassazione solo per un numero chiuso e limitato di motivi. Tra questi non rientra il vizio di motivazione lamentato dal ricorrente.
Le Motivazioni
Il cuore dell’argomentazione della Cassazione risiede nell’interpretazione restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui si può presentare un ricorso patteggiamento. Essi includono, ad esempio, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata, ma non la generica doglianza per un vizio di motivazione.
I giudici hanno spiegato che consentire un ricorso per un presunto difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. significherebbe, di fatto, riaprire una valutazione sul merito della vicenda, contraddicendo la natura stessa del patteggiamento. L’accordo tra accusa e difesa implica una sorta di rinuncia a contestare l’accusa nel merito, in cambio di uno sconto di pena.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sentenza n. 1032 del 2019), con cui aveva già stabilito che il ricorso patteggiamento è inammissibile quando si deduce un vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento. La legge ha volutamente limitato l’impugnabilità a sole ipotesi di violazione di legge, chiaramente e specificamente indicate.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con forza che la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze processuali ben precise. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta emessa la sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come uno strumento per rimettere in discussione l’opportunità dell’accordo o per sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
Le uniche porte aperte per la Cassazione riguardano errori di diritto palesi e specifici, come quelli elencati dalla norma. Di conseguenza, chi presenta un ricorso basato su motivi non consentiti, come in questo caso, non solo vedrà la sua richiesta respinta, ma sarà anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come puntualmente avvenuto.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta un vizio di motivazione relativo alla mancata verifica di cause di proscioglimento, poiché non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento secondo la legge?
Secondo l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l’impugnazione è limitata a specifiche ipotesi di violazione di legge, come l’erronea espressione della volontà delle parti, la mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata, o l’errata qualificazione giuridica del fatto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo sanzionatorio in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; · · GLYPH – ·
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R.G. 21531/2024 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.