Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una scelta strategica nel processo penale, ma comporta anche una significativa limitazione delle successive possibilità di impugnazione. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi non possono essere portati al suo vaglio. L’analisi si concentra sulla non ammissibilità delle censure relative al vizio di motivazione del giudice sulla verifica delle cause di proscioglimento.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Milano. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un vizio di motivazione. A suo dire, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente verificato l’insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, data la manifesta infondatezza del motivo proposto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha sottolineato che, tra le ipotesi consentite, non rientra il vizio di motivazione.
Il legislatore ha inteso circoscrivere l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento a specifiche e circoscritte violazioni di legge. Contestare la valutazione del giudice circa l’assenza di cause di proscioglimento (come il fatto che il reato non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso) equivale a sollevare una questione sulla motivazione, un terreno precluso all’esame della Cassazione in questo specifico contesto procedurale.
A sostegno della propria tesi, la Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019), che aveva già stabilito l’inammissibilità di un ricorso di questo tipo. La scelta di accedere al patteggiamento implica una parziale rinuncia al diritto di contestare la decisione nel merito, accettando che il controllo di legittimità sia ristretto ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che chiude la porta a determinate vie di impugnazione. È cruciale che l’imputato e il suo difensore siano consapevoli che, una volta emessa la sentenza, non sarà possibile dolersi in Cassazione della completezza o della logicità della motivazione del giudice sulla non evidenza delle cause di proscioglimento. Il controllo di legittimità sul ricorso patteggiamento rimane ancorato a un elenco chiuso di violazioni normative, escludendo qualsiasi sindacato sul percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per ratificare l’accordo.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta il vizio di motivazione, in particolare per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento.
Quali sono i motivi per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per le ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L’ordinanza chiarisce che il vizio di motivazione non rientra tra queste.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOPES FARES 31DATA_NASCITA10NNY NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette7Lssiatirg i o .6.- u41-itaiLdifaasara
R.G. 20693/2024 LOPES
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.