Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9071 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in TUNISIA il 16/06/1997
avverso la sentenza del 15/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Bologna
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 15 novembre 2024, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato ad NOME COGNOME la pena di anni quattro di reclusione per i reati di cui agli art. 393, 56-575 cod. pen., 4 legge n. 110/1975 commessi il 28/02/2024.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il ricorrente deduce, invece, l’omessa o apparente motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tale motivo è inammissibile, in quanto non consentito dal codice di rito: deve, infatti, applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr idente