Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più delicate della procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, chiarendo quando un ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro il Patteggiamento
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Mantova. Nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione per la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di valutare nel merito la possibilità di un proscioglimento, una richiesta che si pone in netto contrasto con la natura stessa del patteggiamento.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), evidenziando come le censure proposte fossero del tutto estranee ai motivi consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. La chiave di volta della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando.
Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato estorto o non era genuino.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
3. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Nel caso specifico, la richiesta di assoluzione non rientrava in nessuna di queste categorie, configurandosi come un tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda, facoltà a cui l’imputato rinuncia proprio attraverso l’accordo del patteggiamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la riforma del 2017 ha volutamente ristretto il campo dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento per deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità agli accordi processuali. La scelta di patteggiare implica l’accettazione della qualificazione del fatto e la rinuncia a contestare le prove a carico. Pertanto, non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un’ulteriore istanza di giudizio nel merito. La sentenza impugnata non poteva essere contestata per motivi diversi da quelli, strettamente procedurali e di legalità, previsti dalla legge. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza sui limiti del ricorso patteggiamento. La decisione serve da monito per la difesa: la scelta di questo rito alternativo deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di appello sul merito della responsabilità penale. Chi accede al patteggiamento deve essere consapevole che le uniche vie di ricorso sono quelle, eccezionali e specifiche, delineate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non consentono di riaprire una discussione sulla colpevolezza o sull’eventualità di un’assoluzione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione nel merito?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che i motivi di ricorso sono tassativamente elencati dalla legge e non includono la possibilità di una rivalutazione dei fatti finalizzata all’assoluzione, poiché con il patteggiamento l’imputato rinuncia a contestare il merito dell’accusa.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa accade se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa dichiarazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette sen e
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Mantova con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascritti
La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto da! ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv, 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spes processuati e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024