Ricorso Patteggiamento: i Motivi di Impugnazione sono Tassativi
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di contestare la sentenza sono strettamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una dichiarazione di inammissibilità con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Impugnazione per Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
Nel caso specifico, un imputato aveva concordato una pena con il Pubblico Ministero per i reati di rapina e tentata rapina, sentenza poi emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale. Successivamente, l’imputato decideva di proporre ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che le attenuanti avrebbero dovuto essere valutate in modo più favorevole. Tuttavia, la Corte Suprema ha immediatamente rilevato la natura problematica di tale doglianza nel contesto di una sentenza di patteggiamento.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su una chiara interpretazione delle norme procedurali che regolano l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La legge, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Questi includono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Come evidenziato dai giudici, la questione sollevata dal ricorrente, relativa alla valutazione delle attenuanti generiche, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il motivo di ricorso è stato considerato estraneo all’ambito delle possibili censure.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è lineare e rigorosa. In primo luogo, la sentenza di patteggiamento è il risultato di un accordo tra l’accusa e la difesa. Le attenuanti generiche, nel caso di specie, erano già state considerate e riconosciute come equivalenti all’aggravante contestata, come parte integrante dell’accordo stesso. Contestare tale bilanciamento in sede di Cassazione significa rimettere in discussione il merito di un accordo già perfezionato, cosa non permessa.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il legislatore, con la riforma del 2017, ha voluto limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per ragioni di efficienza processuale e per dare stabilità agli accordi raggiunti. Permettere ricorsi su aspetti discrezionali come la valutazione delle attenuanti vanificherebbe lo scopo deflattivo del rito.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta un pacchetto complessivo, che include il calcolo della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rinegoziare i termini dell’accordo. Gli unici spiragli per un’impugnazione sono legati a vizi procedurali gravi o a palesi illegalità, come elencati tassativamente dalla legge. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le vie per un ripensamento successivo sono estremamente limitate e possono comportare costi significativi.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, non è possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce un elenco tassativo di motivi e la valutazione delle attenuanti generiche non è tra questi.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti dalla legge sono esclusivamente quelli relativi a: vizi della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa accade se si propone un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, data la colpa nel proporre un ricorso infondato, anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9107 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata in Romania il 17/3/1999 avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Pistoia 1’8/10/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GUP del Tribunale di Pistoia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina e tentata rapina, meglio precisati in rubrica. Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
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Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie.
Considerato che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti e che le attenuanti generiche risultano essere state riconosciute in favore dell’imputata GLYPH come equivalenti sulla ritenuta aggravante, i motivi di ricorso sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME NOME COGNOME