Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. L’analisi del caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso patteggiamento è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche. La decisione sottolinea come le riforme legislative abbiano blindato questo rito speciale, limitando drasticamente le possibilità di riesame.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Monza. L’imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato su un presunto vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
In sostanza, l’appellante contestava non la correttezza formale dell’accordo, ma il merito della valutazione del giudice, ritenuta carente e insufficiente a giustificare la condanna patteggiata.
La Decisione della Corte e i limiti del ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiave del codice di procedura penale, l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione, introdotta per deflazionare il carico giudiziario e dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso.
I giudici hanno chiarito che l’appello è consentito solo per questioni di pura legalità, che riguardano:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione della sentenza, è escluso dal novero delle censure ammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la legge ha operato una scelta precisa: ridurre l’impugnazione del patteggiamento a un controllo su specifiche violazioni di legge, escludendo la possibilità di contestare l’apparato argomentativo del giudice. Il riferimento a un ‘vizio di motivazione’, tipico dei mezzi di impugnazione ordinari, non rientra tra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. per il ricorso patteggiamento.
L’inammissibilità è stata dichiarata con una procedura semplificata, senza udienza partecipata, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, applicabile quando un ricorso è manifestamente infondato o basato su motivi non consentiti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto tale importo equo, considerando che il ricorso era stato proposto per ragioni ‘non più consentite dalla legge’.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e lancia un messaggio chiaro: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale quasi definitiva. Le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente circoscritte. Tentare un ricorso basato su critiche alla motivazione del giudice è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente l’addebito di ulteriori spese e sanzioni. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo, il margine per un ripensamento in sede di impugnazione è quasi nullo, limitato a vizi formali e sostanziali ben definiti dalla normativa.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto vizio di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può basarsi su un vizio di motivazione, ma solo su specifiche violazioni di legge tassativamente indicate.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono limitati a: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 cod. proc. pen.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2024 del TRIBUNALE di MONZA
dato affrparti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore NOME COGNOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Monza del 21 giugno 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure relative alla pena che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sen l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurez
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti dell decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camer non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende