Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che permette di definire il procedimento in modo rapido. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali sono i confini invalicabili per un ricorso patteggiamento, chiarendo quando questo debba essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. La difesa dell’imputato aveva impugnato la decisione lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, si contestava al giudice di merito di non aver adeguatamente valutato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Inoltre, venivano sollevate censure relative alla congruità della pena concordata.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere con le formalità di rito. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico giudiziario e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso.
le motivazioni
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede nella distinzione tra controllo di legalità e vizio di motivazione. La legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento solo per specifiche violazioni di legge, che attengono a profili strutturali dell’accordo e della sentenza. Questi motivi sono:
1. Mancata espressione della volontà dell’imputato: quando il consenso al patteggiamento è viziato o assente.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice si pronuncia su qualcosa di diverso da quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
La Corte ha sottolineato che tutte queste ipotesi configurano violazioni di legge e non censure sulla motivazione. Il ricorso dell’imputato, invece, si concentrava proprio su un presunto difetto di motivazione in merito alla mancata assoluzione, un argomento che esula completamente dal perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis. Pertanto, il controllo di legalità demandato alla Cassazione in questi casi è circoscritto e non può estendersi a una valutazione delle argomentazioni del giudice di merito che ha ratificato l’accordo.
le conclusioni
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento, limitando drasticamente le possibilità di rimetterle in discussione. In secondo luogo, agisce come un monito per i difensori: presentare un ricorso patteggiamento basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile, ma anche controproducente. La dichiarata inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della cassa delle ammende, quantificata nel caso di specie in 3.000 euro. Questa pronuncia conferma che la via del patteggiamento, una volta intrapresa, preclude quasi ogni possibilità di ripensamento, salvo la presenza di vizi procedurali gravi e tassativamente indicati dal legislatore.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto difetto di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i soli motivi per cui si può presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente specifiche violazioni di legge, quali problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato >3.’alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano del 20 maggio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. co censure relative alla pena che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti del decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende