Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione dice No
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale strategica che offre vantaggi ma comporta anche significative limitazioni, soprattutto in tema di impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per fare chiarezza sui confini del ricorso patteggiamento, evidenziando come non tutte le doglianze possano essere portate all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione da parte del giudice di merito. In particolare, si contestava l’omessa valutazione delle condizioni che avrebbero potuto condurre a un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, oltre a censure relative alla mancata applicazione di una pena sostitutiva.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: Cosa Dice la Legge
La questione centrale ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso. Un ricorso patteggiamento è ammesso solo per contestare:
* La mancata espressione della volontà dell’imputato.
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Come si evince, si tratta di un elenco chiuso di violazioni di legge specifiche. Resta escluso qualsiasi sindacato sul merito della decisione o sulla congruità della motivazione addotta dal giudice.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente, incentrate su un presunto vizio di motivazione, non rientrano in nessuno dei casi tassativamente previsti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il legislatore ha volutamente ristretto il perimetro del controllo di legalità sulle sentenze di patteggiamento. L’obiettivo è quello di ammettere il ricorso solo di fronte a violazioni macroscopiche della legge, che incidono sulla struttura stessa dell’accordo o sulla legalità della sanzione, e non per mettere in discussione l’apparato argomentativo del giudice che ha ratificato l’accordo tra le parti. Lamentare una motivazione carente o illogica, come nel caso di specie, equivale a chiedere alla Cassazione una valutazione che la legge le preclude in questa specifica materia. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile “senza formalità di rito”, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a far valere determinate doglianze nelle fasi successive del giudizio. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di natura prettamente giuridica. Un ricorso basato su motivi non consentiti, come la critica alla motivazione, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche. È quindi cruciale una valutazione attenta e consapevole da parte della difesa prima di intraprendere la via del ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i soli motivi ammessi, che riguardano specifiche violazioni di legge come problemi sul consenso dell’imputato, l’errata qualificazione del reato o l’illegalità della pena.
Si può contestare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per motivazione insufficiente o illogica?
No. Secondo la decisione in esame, il cosiddetto “vizio di motivazione” non rientra tra i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il controllo della Cassazione in questi casi è limitato alla violazione della legge e non si estende alla qualità dell’argomentazione del giudice.
Cosa accade se si presenta un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per motivi non previsti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questo caso, la conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dat>lo. ,. rstrMle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore NOME COGNOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma del 4 luglio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudi delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. co censure relative alla mancata sostituzione della pena sostitutiva non inserita in un form accordo (a prescindere da quanto deciso in relazione alla misura cautelare), che non rientran fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti del decisione.
L’inammissibilità del ricorso, letta anche la memoria difensiva che ricalca le medesim censure, va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende