Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire la posizione dell’imputato in modo celere. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni sul diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 41670/2024) ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi non previsti dalla legge.
Il Caso: Un’Impugnazione Basata sulle Attenuanti Mancate
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia. La difesa dell’imputato lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e, soprattutto, non avesse applicato le circostanze attenuanti generiche.
La tesi difensiva si basava sull’idea che tali censure non rientrassero nei casi specificamente esclusi dalla normativa che regola l’appello contro le sentenze di patteggiamento. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente questa interpretazione.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha centrato la sua analisi sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma introduce una deroga alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 606 c.p.p.) e delimita in modo tassativo i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto in questo modo garantire la stabilità di un accordo processuale raggiunto tra le parti, limitando il controllo di legalità solo a vizi specifici e gravi.
I motivi ammessi per un ricorso patteggiamento sono esclusivamente:
* Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la carenza di motivazione su punti come la concessione delle attenuanti, è escluso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dichiarare il ricorso inammissibile, i giudici hanno spiegato che le censure del ricorrente riguardavano un presunto difetto di motivazione e non una violazione di legge nei termini stretti previsti dall’art. 448, comma 2-bis. La norma, infatti, ammette un controllo di legalità, non un riesame del merito o della logicità della motivazione del giudice che ha ratificato l’accordo.
La Corte ha sottolineato che il riferimento alle “violazioni di legge” contenuto nella norma riguarda esclusivamente i punti tassativamente elencati. Pertanto, lamentare l’omessa valutazione delle attenuanti generiche è una censura sulla motivazione, che non trova spazio nel perimetro ristretto dell’impugnazione del patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con una trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le conclusioni
Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la scelta di accedere al patteggiamento è una decisione ponderata che implica la rinuncia a far valere in appello determinate doglianze. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’utilizzo di strumenti di impugnazione per motivi non consentiti dalla legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che questo motivo attiene alla motivazione della sentenza e non rientra tra i casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consentono l’impugnazione.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento?
I motivi ammessi sono limitati a specifiche violazioni di legge, quali problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, errore nella qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza, e il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA
dato ay)cist alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Foggia del 24 maggio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen con censure sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurez
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti del decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Il Consigliere estensore