Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41660 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI OIMPKEWA) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI 01QIAS4) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA
dato 4.11.44istralle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi presentati dai difensori di NOME, NOME, NOME, NOME e NOME sono inammissibili.
Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gup del Tribunale di Bologna del 28 febbraio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure per tutti i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall’ar comma 2 -bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gener di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguar l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sen l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezz
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti dell decisione.
L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camer non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024
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