Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRICASE il 24/09/1994
avverso la sentenza del 22/11/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
tVVib1Iepa udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce del 22 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 390/1990;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce, in maniera generica, l’assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi circa il motivo riguardante il mancato proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025