Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Impugnazione
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’area del diritto processuale penale che richiede grande attenzione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i confini invalicabili per il ricorso patteggiamento, chiarendo che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. Questo caso offre un’importante lezione sui motivi tassativi di ricorso previsti dalla legge e sulle conseguenze di un’impugnazione proposta al di fuori di tali binari.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione Oltre i Limiti Consentiti
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Spoleto. La difesa dell’imputato lamentava un presunto vizio di motivazione. In particolare, si contestava al giudice di merito di non aver adeguatamente valutato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la tesi difensiva, il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo tra le parti, verificare l’assenza di cause di non punibilità evidenti, motivando sul punto. Questa omissione, a dire del ricorrente, inficiava la validità della sentenza.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere a una trattazione orale. La decisione è netta e si fonda su una precisa norma di legge: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, delimita in modo rigoroso l’ambito dell’impugnazione. La Suprema Corte ha stabilito che la censura mossa dal ricorrente, relativa a un presunto difetto di motivazione, non rientra nel catalogo dei vizi per i quali è ammesso il ricorso patteggiamento.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte spiega che questa norma deroga alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 606 c.p.p.) e circoscrive il controllo di legalità a ipotesi specifiche e tassative. Il ricorso è ammesso solo se riguarda:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione difforme dall’accordo.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge o non prevista.
La Corte sottolinea che questi motivi attengono a specifiche violazioni di legge e non a una carente o omessa motivazione su punti che esulano da questo elenco. La critica del ricorrente, focalizzata sulla mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., si traduce in un sindacato sul merito della decisione e sulla sua motivazione, un tipo di controllo escluso dalla norma speciale. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su ragioni “non più consentite dalla legge”.
Le Conclusioni
Le conclusioni pratiche di questa ordinanza sono duplici. In primo luogo, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve da deterrente contro la proposizione di impugnazioni palesemente infondate. In secondo luogo, e su un piano più generale, la decisione rappresenta un monito per gli operatori del diritto: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve essere calibrato con estrema precisione sui soli motivi consentiti. Tentare di aggirare i limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. attraverso censure di carattere motivazionale è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per l’assistito.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, secondo l’ordinanza non è possibile. Il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitato a specifiche violazioni di legge elencate nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., e tra queste non rientra il vizio di motivazione, come quello relativo alla mancata valutazione di un possibile proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono tassativamente indicati dalla legge e includono questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO
dato . a>eigóalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto del 11 giugno 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 co proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti del decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Consig re estensore COGNOME
Il Presid