Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41488 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41488 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 22/01/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con distinti ricorsi dei loro rispettivi difensori, NOME e NOME impugnano la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento del 22 gennaio scorso, che ha applicato loro le pene dagli stessi rispettivamente concordate con il Pubblico ministero, a norma dell’art. 444, cod. proc. pen..
NOME denuncia violazione di legge, per avere la sentenza applicato anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, non prevista nell’accordo tra le parti.
NOME lamenta l’assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato e sulla misura della pena.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Quello di NOME è tale per la manifesta infondatezza del motivo.
L’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., dà facoltà alle parti di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie.
Nello specifico, trattandosi di pena accessoria già applicata con precedente sentenza definitiva per reati ritenuti in continuazione con quelli oggetto del presente processo, sarebbe stato onere delle parti richiederne espressamente al giudice l’esclusione: ciò che, invece, non è avvenuto, giacché — come si legge in ricorso – nell’avanzata richiesta di applicazione di pena «alcuna menzione veniva effettuata in merito alla eventuale applicazione di pena accessoria».
Né il ricorrente si duole dell’assenza dei presupposti sostanziali per l’applicazione della pena accessoria o del difetto di motivazione sul punto, che dunque esulano dall’ambito di cognizione della Corte.
Il ricorso di NOME deduce un motivo non consentito.
L’art. 448, comma 2-bis -, cod. proc. peri., stabilisce che «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione
tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»: non anche, dunque, per vizi della motivazione.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 ottobre 2024.