Ricorso Patteggiamento: i Motivi di Inammissibilità secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono estremamente circoscritte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge, come il presunto vizio di motivazione.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Fermo. La difesa dell’imputato lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di non aver adeguatamente verificato, prima di ratificare l’accordo tra le parti, se esistessero elementi evidenti per un’assoluzione.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento nella Normativa Vigente
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha richiamato il testo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico giudiziario e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso. Un ricorso patteggiamento è ammesso esclusivamente per contestare:
* L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato o non correttamente manifestato.
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: qualora il giudice abbia emesso una decisione non conforme all’accordo tra le parti.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente sbagliato.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: nel caso in cui la sanzione inflitta sia contraria alla legge (es. superiore ai limiti edittali).
La Corte ha sottolineato come la censura relativa al vizio di motivazione non rientri in nessuna di queste categorie. La legge ha volutamente escluso la possibilità di contestare l’iter logico-argomentativo del giudice del patteggiamento, concentrando il controllo di legittimità solo su specifiche violazioni di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che la nuova previsione normativa deroga alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 606 cod. proc. pen.), riducendo drasticamente l’ambito del sindacato di legittimità. Il legislatore ha voluto limitare il controllo ai soli profili di legalità formale e sostanziale, escludendo qualsiasi valutazione sulla completezza o coerenza della motivazione. L’inammissibilità, in questi casi, viene dichiarata senza formalità di rito e con una procedura camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Questa interpretazione restrittiva è confermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale, che vede nel patteggiamento un accordo processuale la cui stabilità non può essere minata da contestazioni generiche sulla motivazione. L’atto di impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve indicare in modo specifico uno dei vizi tassativamente elencati dalla norma.
Conclusioni
La decisione in commento conferma la rigidità dei presupposti per impugnare una sentenza di patteggiamento. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che le censure relative alla motivazione, anche se riguardanti la mancata valutazione di un’ipotesi di proscioglimento, sono destinate a essere dichiarate inammissibili. Tale inammissibilità comporta, come conseguenza automatica ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. La scelta di impugnare un patteggiamento deve quindi essere ponderata con estrema attenzione, verificando scrupolosamente la riconducibilità delle proprie doglianze a uno dei pochi motivi consentiti dalla legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione, inclusa l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, la cui entità è determinata dalla Corte in base al caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40550 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Fermo del 13 maggio 2025 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pe con censure che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezz
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti de decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso 21 novembre 2025
Il Consigl COGNOME estensore COGNOME
Il Pregente