Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2016 del TRIBUNALE di PRATO
r dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del sostituto processuale del pro avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata ap richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vi wio cl fensore, licati la pena io moti azionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono d chiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intrCdottc , dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2Ci L7.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale solo sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5: , della I 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ric orso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imi:utato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all’erronea qualificaz one giu ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Peraltro, sin dagli albori dell’istituto di cui agli artt. 444 e ss. ccd. prpc. pe questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l’accordo sia stto ratifi cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella spec zione delle circostanze ed alla entità della pena), che non slano entro tale ambito, invero, l’obbligo di motivazione deve ritenersi semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazior e) al ‘applicaIlega anche ssol o con la e d i te mini dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 d p. 2000, Verdi, Rv. 215467). E, ancora, pur prima della novella di cui alla I. 03/; 017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione pe legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto I profilo del violazione di ‘errolea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddOve r )n sussistessero palesi illegalità delia pena concocdata e in quanto vi sia stat3 ratifica dell’accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura seriplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, COGNOME, Rv. 257146).
A norma dell’art. 616 cod. proc, pen, non ravvisandosi asenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. se t. r 186 del
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13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese cel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nlla misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della ca3sa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024