Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38285 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
c – grO maTv-Es- o- a – TreTa udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e la sentenza impui; nata.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de lano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalli i legge n. 103 del 2017 – trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previs..i dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. prc pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espress one della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la ;entenz all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o de la misu di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per c )ssazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di Holazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di prosciogli nento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l’in ervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, h iessnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, lierri, Rv. 278337).
Ritenuto che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che ttengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illeglità della sanzione inflitta e che l’omessa indicazione dell’iter” attraverso il quale il giudic perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera ir -egolarità della sentenza, atteso che l’entità della riduzione premiale trova I proprio fondamento nell’art. 444 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 12245 del 15/01/007, Rv. 236188 – 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv. 277892 – 01; Sez. U, . 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 – 01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/ › ..022, Rv. 283943 – 01).
Rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare, per di più in termini generici, una pluralità di vizi motivazionali sul trattamento sanziori torio,
particolare sulla dosimetria della pena e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze senza nemmeno operare riferimenti alla concreta vicenda prccessuale.
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della !omma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagampnto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.