Ricorso Patteggiamento: Quando è Possibile Impugnare la Sentenza?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che consente di definire il processo penale in modo rapido. Ma una volta che la sentenza è stata emessa, quali sono le possibilità di impugnarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini del ricorso patteggiamento, sottolineando come non ogni presunto errore possa aprire le porte a un nuovo esame del caso. L’ordinanza analizza un caso in cui un imputato ha tentato di contestare la qualificazione giuridica del reato, ma ha trovato il suo ricorso sbarrato dalla dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Savona, ha proposto ricorso per Cassazione. Il motivo principale del ricorso si basava sulla presunta erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare una fattispecie di reato meno grave, come previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90 (legge sugli stupefacenti), anziché quella contestata originariamente. L’imputato, in sostanza, lamentava che il giudice, pur avendone il potere, non avesse riconsiderato e modificato in meglio la natura del reato per cui era stata applicata la pena concordata.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha immediatamente richiamato il quadro normativo di riferimento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il punto centrale della decisione è l’interpretazione del terzo motivo, ovvero l’erronea qualificazione giuridica. La giurisprudenza consolidata, citata anche nell’ordinanza, ha stabilito che per rendere ammissibile un ricorso patteggiamento su questo punto, l’errore deve essere manifesto. Ciò significa che l’errore deve essere palesemente e immediatamente riconoscibile dalla semplice lettura della sentenza, senza la necessità di complesse analisi o interpretazioni giuridiche. Non è sufficiente una semplice divergenza di opinioni sulla classificazione del reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, il motivo addotto è stato giudicato del tutto generico. La difesa non ha specificato elementi concreti che rendessero l’errore del giudice evidente e palese.
In secondo luogo, l’assunto difensivo è risultato palesemente contraddetto sia dal capo d’imputazione sia dal contenuto della sentenza stessa. Il giudice di merito aveva infatti valutato la qualificazione giuridica come corretta, e non vi erano elementi nel provvedimento che facessero emergere un errore manifesto. La Cassazione ha quindi concluso che non si trattava di un errore evidente, ma di un tentativo di rimettere in discussione una valutazione di merito che, nel contesto del patteggiamento e del successivo ricorso, non è consentita.
Infine, la Corte ha specificato che la decisione è stata adottata con la procedura semplificata “de plano”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. per i ricorsi avverso le sentenze di patteggiamento, che consente di dichiarare l’inammissibilità senza una formale udienza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a causa dell’assenza di colpa nell’aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma il rigore con cui la Corte di Cassazione interpreta i limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito alternativo implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito le accuse, in cambio di uno sconto di pena. Il ricorso patteggiamento non può trasformarsi in un’occasione per riaprire valutazioni già definite con l’accordo tra le parti e la ratifica del giudice. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, il messaggio è chiaro: l’appello contro un patteggiamento è un’opzione eccezionale, percorribile solo in presenza di vizi gravi e manifesti, come un errore di diritto palese o una pena illegale. Qualsiasi altro tentativo rischia di essere non solo infruttuoso, ma anche economicamente svantaggioso.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per un numero limitato di motivi espressamente previsti dalla legge, come difetti nella volontà dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o mancata correlazione tra richiesta e sentenza.
Cosa intende la Cassazione per “errore manifesto” nella qualificazione giuridica del fatto?
Si intende un errore che risulta palese ed immediatamente evidente dalla sola lettura del provvedimento impugnato, senza che sia necessaria un’analisi complessa o un’interpretazione approfondita degli atti processuali.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso viene respinto senza essere esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, può essere tenuto a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
[dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata a soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvediment impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 – 01).
Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l’assunto difensivo, in base al quale il giudice avrebbe dovuto riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 7 comma 5, d.PR. 309/90, è palesemente contraddetto dalla parte descrittiva del capo d’imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui si valuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 23 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presjdenje