Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile per Vizio di Motivazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più delicate della procedura penale, specialmente dopo le riforme che ne hanno limitato l’impugnabilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro promemoria sui motivi tassativi per cui una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere contestata. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui la difesa lamentava una motivazione carente da parte del giudice di primo grado.
I Fatti del Caso
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva ratificato un accordo di patteggiamento, applicando a un imputato la pena di quattro anni e nove mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.000,00 euro. Le accuse a suo carico erano particolarmente gravi e includevano rapina aggravata, sequestro di persona, utilizzo abusivo di carte di pagamento, introduzione abusiva in un sistema informatico e minaccia aggravata.
Contro questa sentenza, il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: la violazione dell’articolo 606, lettera E), del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di merito di aver omesso una motivazione adeguata, limitandosi ad affermare con una mera ‘clausola di stile’ la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena concordata tra le parti.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento
La difesa sosteneva che una motivazione assente o apparente violasse i principi fondamentali del giusto processo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rigettato questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma, introdotta dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), ha circoscritto in modo netto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di dare maggiore stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi tassativi:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione viola la legge (es. supera i limiti massimi).
Come sottolineato dagli Ermellini, la lamentata ‘carente motivazione’ non rientra in nessuno di questi casi. La norma speciale dell’art. 448, comma 2-bis, deroga alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 606 c.p.p.), limitando il sindacato della Cassazione a specifiche violazioni di legge e non a presunti vizi motivazionali. Di conseguenza, il motivo addotto dalla difesa era, fin dall’origine, non consentito dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver promosso un’impugnazione per ragioni non consentite dalla legge.
Questa pronuncia rafforza un principio ormai consolidato: chi accede al rito del patteggiamento accetta una sostanziale limitazione del diritto di impugnazione. È fondamentale che la difesa valuti con estrema attenzione i motivi del ricorso, poiché un’impugnazione basata su argomenti non previsti dalla legge, come il vizio di motivazione, è destinata a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità, con ulteriori conseguenze economiche per l’assistito.
Posso fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento se ritengo che il giudice non abbia motivato a sufficienza?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la carenza di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso basato su tale motivo è inammissibile.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se il mio ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME nato a Monza il DATA_NASCITA
rappresentato e assistito nella presente fase di giudizio dall’AVV_NOTAIO, sost processuale nominato dal difensore fiduciario AVV_NOTAIO avverso la sentenza del 27/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Torino ha applicato a NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro mesi nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di rapina aggrav sequestro di persona, utilizzo abusivo di carte di pagamento elettroniche, introduzi abusiva in sistema informatico e minaccia aggravata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputat articolando un unico motivo e cioè deducendo la violazione dell’art. 606 lett. E) cod. p pen. avendo il giudice omesso di motivare la propria decisione e cioè essendosi limitato
affermare con mera clausola di stile la corretta qualificazione giuridica dei f e la congruità della pena, così come proposti dalle parti.
Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la pr dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all’espressione de dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la senten qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. pr quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguard specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della dec in questa sede viene lamentata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, a ciò consegue la del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 6 pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di eur a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impu è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende Così deciso il 10/09/2024