Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire rapidamente un processo penale. Tuttavia, una volta che il giudice ha accolto l’accordo, le possibilità di impugnare la sentenza sono molto limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che non è possibile contestare la decisione su basi generiche, come un presunto vizio di motivazione.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva scelto la via del patteggiamento dopo essere stato accusato del reato continuato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale riguardo alla propria identità personale. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Bolzano aveva ratificato l’accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero, applicando la pena concordata.
Tuttavia, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione dell’articolo 444 del codice di procedura penale e un vizio di motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte e il Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge. Qualsiasi tentativo di contestazione che esuli da questi confini è destinato a fallire, comportando inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
Il legislatore, con l’introduzione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, ha voluto cristallizzare i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Il ricorso è proponibile esclusivamente per:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. supera i limiti massimi previsti).
Nel caso di specie, le lamentele dell’imputato relative al generico vizio di motivazione non rientravano in nessuna di queste categorie, rendendo il ricorso immediatamente inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato, anche precedente alla riforma legislativa. L’accordo tra accusa e difesa, che sta alla base del patteggiamento, esonera il giudice da un onere di motivazione approfondito. La sentenza che recepisce il patteggiamento è considerata sufficientemente motivata quando contiene:
– Una sintetica descrizione del fatto (desumibile dal capo di imputazione).
– L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica.
– Il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la presenza di cause di non punibilità evidenti.
– La verifica della congruità della pena concordata.
Poiché la sentenza impugnata rispettava questi requisiti minimi e il ricorso si basava su motivi non consentiti dalla legge, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze definitive. L’impugnazione successiva non è una seconda occasione per ridiscutere il merito della vicenda o la sufficienza delle prove. Il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale, attivabile solo in presenza di vizi gravi e specifici che minano le fondamenta legali dell’accordo o della sentenza. Chi tenta di forzare questi limiti si espone non solo a un rigetto, ma anche a sanzioni economiche, come la condanna al pagamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende inflitta nel caso di specie.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una sanzione di 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33686 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG RAGIONE_SOCIALE
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a COGNOME, imputato del reato continuato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale in ordine alla propria identità personale (fatto commesso fino al 2 marzo 2022 in Bolzano e altrove), la pena concordata con il Pubblico Ministero.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
In ogni caso, questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità dell pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 d 13/07/2006, Rv. 234824), come riscontrato nel caso al vaglio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024
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