Ricorso Patteggiamento in Cassazione: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire rapidamente un processo penale. Tuttavia, una volta che la sentenza è stata emessa, quali sono le possibilità di contestarla? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti del ricorso patteggiamento, confermando che le possibilità di impugnazione sono state drasticamente ridotte dalla legge n. 103 del 2017. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli unici motivi validi per ricorrere e perché molte impugnazioni vengono dichiarate inammissibili.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. L’imputato aveva concordato una pena (patteggiato) per i reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione. Nonostante l’accordo raggiunto con il Pubblico Ministero e ratificato dal Giudice, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava due aspetti principali:
1. Mancata valutazione di cause di proscioglimento: Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe considerato la possibile esistenza di cause che avrebbero potuto portare a un proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
2. Incongruità della pena: La difesa riteneva che la pena applicata, sebbene concordata, non fosse congrua rispetto alla gravità del fatto.
Questi motivi, apparentemente fondati su principi di giustizia sostanziale, si sono scontrati con una barriera procedurale ben precisa.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze del ricorrente, ma si è fermata a un esame preliminare sulla base dei limiti imposti dalla legge. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, sottolineando la sua colpa nell’aver presentato un ricorso non consentito dalla legge.
Le Motivazioni
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha spiegato che le lamentele del ricorrente – ossia la mancata valutazione di cause di proscioglimento e la presunta incongruità della pena – non rientrano in nessuna di queste categorie. Pertanto, i motivi addotti erano “non consentiti dalla legge”, rendendo il ricorso automaticamente inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque si avvicini alla procedura del patteggiamento: la scelta di accordarsi sulla pena comporta una quasi definitiva rinuncia a future contestazioni nel merito. La riforma del 2017 ha inteso dare stabilità a queste sentenze, limitando l’accesso alla Cassazione ai soli vizi procedurali o giuridici di particolare gravità. Contestare la congruità di una pena che si è volontariamente accettato o sperare che la Cassazione valuti cause di proscioglimento che il giudice di merito ha implicitamente escluso approvando il patteggiamento, è una strategia processuale destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza di una condanna al pagamento di spese e sanzioni.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita tassativamente i motivi di ricorso a vizi relativi alla volontà dell’imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La valutazione sulla congruità della pena è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la congruità della pena concordata tra le parti non rientra tra i motivi ammessi dalla legge per impugnare la sentenza di patteggiamento, a meno che la pena stessa non sia illegale (ad esempio, superiore al massimo edittale).
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. L’importo di tale somma è commisurato al grado di colpa del ricorrente nell’aver avviato un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42869 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
Bisicchia NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 09/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata
tra le parti in relazione ai reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della congruità della pena.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento ed alla congruità della pena scevra da profili di illegalità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.10.2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME