Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Ne Definisce i Rigidi Confini
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più delicate della procedura penale, dove l’accordo tra accusa e difesa trova la sua massima espressione. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28080/2024) ha ribadito con fermezza quali sono i confini invalicabili di tale impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi non previsti dalla legge.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, che, su concorde richiesta delle parti, applicava all’imputato una pena di cinque anni di reclusione e 1800 euro di multa. Tale pena comprendeva anche quella relativa a un altro reato, già giudicato con sentenza irrevocabile.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta violazione di legge per carenza di motivazione riguardo alla non sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice del patteggiamento di non aver adeguatamente verificato, prima di ratificare l’accordo, l’eventuale innocenza dell’imputato.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento Esaminati dalla Corte
Il fulcro del ricorso patteggiamento presentato dalla difesa era la presunta omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle condizioni per un proscioglimento immediato. Secondo l’imputato, il giudice avrebbe dovuto motivare in modo esplicito le ragioni per cui non riteneva applicabile l’art. 129 c.p.p., anche in presenza di un accordo tra le parti. Questo motivo di ricorso, tuttavia, si è scontrato con la normativa specifica che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: la censura mossa dall’imputato non rientra tra quelle consentite dalla legge. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tali motivi sono limitati a:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Gli Ermellini hanno sottolineato che la doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra in nessuna di queste categorie. La legge ha volutamente limitato l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento per garantire stabilità agli accordi processuali e per deflazionare il carico giudiziario. Permettere un sindacato su aspetti diversi da quelli esplicitamente previsti snaturerebbe la funzione stessa del rito speciale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: l’accesso al ricorso patteggiamento in Cassazione è un’eccezione, non la regola. La scelta di accordarsi sulla pena comporta una rinuncia implicita a far valere determinate doglianze. La verifica della sussistenza di cause di proscioglimento è un dovere del giudice che ratifica l’accordo, ma un suo presunto deficit di motivazione su questo punto non può essere utilizzato come grimaldello per scardinare la sentenza in sede di legittimità. Questa pronuncia serve da monito per la difesa: la strategia processuale del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, essendo le vie di impugnazione successive estremamente circoscritte.
Per quali motivi è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
È possibile presentare ricorso solo per motivi specifici e tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi nella volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si può contestare una sentenza di patteggiamento per la mancata verifica delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.)?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge, pertanto un ricorso basato su tale censura è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nel determinare l’inammissibilità, può condannarlo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/1/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania con sentenza del 16/1/2024 applicava a NOME COGNOME – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni cinque di reclusione ed euro milleottocento di multa per il reato ascrittigli, in essa compresa la pena inflitta per altro reato già giudicato co sentenza irrevocabile.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sez. F., n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 dei 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 2024.