Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/1/2024 del Tribunale di Foggia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia con sentenza del 16/1/2024 – su concorde richiesta delle parti – applicava a NOME COGNOME la pena di anni tre di reclusione ed euro quattromila di multa per i reati ascrittigli, pena poi sostituita con quel della detenzione domiciliare.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità del ricorrente, non emergendo dagli atti elementi di reità.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce erronea applicazione di legge, evidenziando l’assoluta assenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a
mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per l mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Se2:. F., n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01).
1.2. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al secondo motivo, atteso che è inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 – 01); senza tacere che le circostanze attenuanti generiche non rientravano nell’accordo stipulato tra le parti, per cui l’imputato non può dolersene.
All’inammissibilità del ricorso segue,, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila elpe1211,31 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 2024.