Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti dell’Ammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi limiti per la presentazione di un ricorso patteggiamento. Questa decisione è fondamentale per comprendere quando e come sia possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di un accordo tra accusa e difesa. L’analisi della Suprema Corte chiarisce che non ogni doglianza può trovare spazio in sede di legittimità, delineando un perimetro ben preciso per l’ammissibilità dei ricorsi.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bologna. I ricorrenti lamentavano, in termini generali, una motivazione carente o viziata e una violazione di legge, motivi che, sebbene comuni in altri tipi di impugnazione, si scontrano con la disciplina specifica del patteggiamento.
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha prontamente dichiarati inammissibili, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento: Perché è Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Essi sono:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è palesemente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge.
La Corte ha specificato che motivi generici, come l’omessa o viziata motivazione, sono del tutto estranei a questo elenco e, pertanto, rendono il ricorso immediatamente inammissibile.
L’Erronea Qualificazione Giuridica: Un’Eccezione Ristretta
Anche il motivo relativo all’erronea qualificazione giuridica del fatto è soggetto a un’interpretazione molto restrittiva. La giurisprudenza costante chiarisce che il ricorso è ammissibile solo quando l’errore del giudice è evidente, palese e immediatamente riscontrabile dalla lettura del capo di imputazione, senza necessità di alcuna indagine sui fatti o sul materiale probatorio. Non si può, in sostanza, utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione l’intera vicenda fattuale.
Il Ruolo del Giudice e l’Art. 129 c.p.p.
Altro punto chiarito dalla Corte è l’impossibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento lamentando la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., ovvero l’omessa valutazione da parte del giudice di evidenti cause di non punibilità che avrebbero dovuto portare al proscioglimento. Anche questo tipo di censura esula dai motivi consentiti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando che i ricorsi erano stati proposti per motivi ‘del tutto diversi’ da quelli previsti dalla legge. L’introduzione del comma 2-bis all’art. 448 c.p.p. ha avuto proprio lo scopo di deflazionare il carico della Cassazione, limitando le impugnazioni a vizi specifici e riconoscibili, evitando così ricorsi meramente dilatori. La pronuncia ribadisce che il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni nel merito, e tale scelta non può essere aggirata attraverso un ricorso generico in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche per la difesa. Dimostra che la decisione di presentare un ricorso patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione. È inutile e controproducente fondare l’impugnazione su critiche generiche alla sentenza. Al contrario, è necessario individuare con precisione uno dei vizi tassativamente elencati dalla norma. In assenza di tali presupposti, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio economico.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che sono molto specifici.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono esclusivamente: vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice, un’erronea qualificazione giuridica del fatto che sia palese e immediata, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso viene presentato per motivi non previsti dalla legge?
Se il ricorso è basato su motivi diversi da quelli consentiti, come una generica critica alla motivazione, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI 048RCCH) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
(dato avviso alle parti . )
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME condannati ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. sono inammissibili.
I ricorsi, per l’omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile.
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza. Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi che appaiono del tutto diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024