Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ribadisce i Confini Invalicabili
L’istituto del patteggiamento, disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle principali vie di definizione alternativa del processo. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha nuovamente delineato i rigidi paletti che governano il ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione fondata su motivi non consentiti dalla legge. Questa decisione offre un importante chiarimento sui limiti di questo strumento processuale.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato lamentava, tra le altre cose, un vizio di motivazione della sentenza e un’errata qualificazione giuridica dei fatti contestati, oltre all’illegalità di una misura di sicurezza patrimoniale (la confisca).
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un nuovo esame della sua posizione, mettendo in discussione le basi su cui si fondava l’accordo con la pubblica accusa, già ratificato dal giudice. La Corte di Cassazione, però, ha prontamente respinto le doglianze, qualificando il ricorso come inammissibile.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Legislazione
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla precisa dizione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma del 2017. Questa norma stabilisce che il ricorso patteggiamento può essere proposto esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: quando il giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione della sentenza, è escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha applicato con rigore i principi sanciti dalla legge, smontando punto per punto i motivi del ricorso.
In primo luogo, ha ribadito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi ammessi per impugnare una sentenza di patteggiamento. Tale scelta legislativa è coerente con la natura stessa del rito, che si basa su un accordo tra le parti e non su un accertamento completo dei fatti.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’erronea qualificazione giuridica, la Cassazione ha precisato che tale motivo è ammissibile solo in casi eccezionali. L’errore deve essere evidente, palese e immediatamente riscontrabile dalla lettura del capo di imputazione, senza che sia necessario compiere alcuna valutazione di merito o analisi probatoria. Nel caso di specie, tale palese eccentricità non sussisteva.
Infine, anche il motivo relativo all’illegalità della misura di sicurezza è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la doglianza era formulata in termini eccessivamente generici e richiedeva, in realtà, una nuova verifica di merito, attività preclusa in sede di legittimità, specialmente nell’ambito di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale e non una terza istanza di giudizio. La scelta di accedere a questo rito premiale implica una rinuncia a far valere determinate censure. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, valutando a fondo tutti gli elementi del caso, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accordo in una fase successiva sono estremamente limitate. La sentenza diventa, di fatto, quasi intangibile, salvo la presenza di vizi specifici e di particolare gravità, come quelli espressamente previsti dalla legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo l’ordinanza, il ricorso è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come vizi nel consenso dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica palesemente evidente, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza, o il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
Si può contestare la motivazione di una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso non può basarsi su una presunta omissione o vizio della motivazione. La legge esclude espressamente questo motivo di impugnazione per le sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Quando un’errata qualificazione giuridica del fatto può giustificare un ricorso patteggiamento?
Soltanto quando l’errata qualificazione risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, senza che sia necessario svolgere alcuna indagine su aspetti di fatto o probatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE
alato avviso alle parti;7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di Belaidi Youness C.U.I: 05gc8u1 condannato ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile.
Il ricorso, per l’omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile.
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. Nel caso di specie la riqualificazione non è stata prospettata nel rispetto delle predette condizioni.
Anche il secondo motivo sulla illegalità di misura di sicurezza della confisca è inammissibile nella misura in cui propone una verifica di merito peraltro in termini di assoluta genericità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024