Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di SAVONA
dato-avviso-;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena rich sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, so ziale e processuale, e vizio motivazionaie in relazione alla mancata pronuncia una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiarars senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dal 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono s richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imput difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazi ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione q come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabili alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di p scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del pro dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 12/06/2024