Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso la sentenza pronunciata in data 31/07/2025 dal Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 31/07/2025 dal Tribunale di Taranto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione per essere carente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e comunque l’indicazione degli elementi di prova sulla base dei quali è stata irrogata la pena detentiva.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale il ricorrente lamenta i predetti vizi, peraltro, del tutto genericamente apoditticamente.
Il ricorrente, infatti, nella specie, in forma del tutto generica, si limita a d dell’omessa motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e che, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276509) ovvero la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2025
Il Consigliere estensore
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