Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4654 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4654 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/08/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI
L da- 6-a- vvi50 alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che la predetta sentenza è stata disposta l’applicazione a NOME COGNOME della pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.;
che l’imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale ha dedotto difetto di motivazione sulla pena e in punto di riconoscimento della continuazione;
che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e dell misura di sicurezza»;
che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alle censure dedotte (difetto di motivazione sulla pena e riconoscimento della continuazione), potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell’intento dell’imputato di accedere al rito, sul contenuto dell’accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità (de plano, ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen.) del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024