Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA (CUI NUMERO_DOCUMENTO)
avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di LECCO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con procedura de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata a NOME la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa per il contestato reato di rapina aggravata.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine all’esame delle risultanze processuali.
3. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro
presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509)
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pres ente