Il Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile? Un’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale fondamentale nel nostro ordinamento, ma le sue vie di impugnazione sono strette e ben definite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21691/2024) ci offre l’occasione per chiarire i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Comprendere questi limiti è cruciale per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Il Caso in Esame: Un Appello Basato su Motivi Errati
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Il motivo principale del ricorso era il lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, a suo dire, avrebbero dovuto comportare una pena inferiore. Tuttavia, tali circostanze non erano mai state incluse nell’accordo originario siglato con il Pubblico Ministero.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento in Cassazione
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando una norma chiave introdotta con la riforma del 2017: l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto così definire un perimetro preciso per garantire la stabilità degli accordi raggiunti tra accusa e difesa.
Secondo la legge, il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti nell’accordo e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge per specie o quantità.
Qualsiasi altro motivo, come quello sollevato dal ricorrente, è da considerarsi al di fuori di questo elenco tassativo.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Conseguenze
La Suprema Corte ha agito con fermezza. Non solo ha respinto l’appello, ma ha anche applicato le sanzioni previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i ricorsi inammissibili. L’imputato è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è motivata dalla ‘colpa’ del ricorrente nell’aver intrapreso un’azione legale priva di fondamento giuridico, un’impugnazione definita ‘irrituale’.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e ineccepibile. Il ricorso era basato su una doglianza – il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – che non rientrava in alcuno dei motivi validi elencati dalla legge. Inoltre, la Corte ha sottolineato che tali circostanze non facevano nemmeno parte dell’accordo di patteggiamento, rendendo la lamentela ancora più infondata. La decisione riafferma il principio secondo cui il patteggiamento è un accordo che cristallizza la pena e che può essere messo in discussione solo per vizi strutturali e gravi, non per un ripensamento sulle condizioni pattuite.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rinegoziare i termini di un accordo già approvato dal giudice. La riforma del 2017 ha blindato la sentenza di patteggiamento, limitando l’accesso alla Cassazione a casi eccezionali e ben definiti. Gli operatori del diritto e gli imputati devono essere consapevoli che proporre un ricorso per motivi non consentiti dalla legge non solo non porta ad alcun risultato positivo, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La stabilità degli accordi processuali è un valore che l’ordinamento intende tutelare, e questa pronuncia ne è una chiara conferma.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, questo motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dalla legge (art. 610, comma 5-bis c.p.p.) per poter presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento, specialmente se tali attenuanti non erano parte dell’accordo iniziale.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
7
i dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
L’impugnazione proposta da NOME COGNOME è inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 4 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento, che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, a! difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura sicurezza”.
Nessuno di questi vizi è denunciato in termini specifici dal ricorrente che, nella sostanza, si duole del mancato riconoscimento dlele circostanze attenuanti generiche, che, tuttavia, non facevano parte dell’accordo sulla pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 200 – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente