Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando è Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento di impugnazione con confini ben delineati dal legislatore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19986/2024) ribadisce i limiti stringenti imposti dalla cosiddetta Riforma Orlando, chiarendo definitivamente quali motivi possono essere sollevati e quali, invece, conducono a una sicura declaratoria di inammissibilità. Questo caso offre un’importante lezione sulle strategie difensive e sui rischi di un’impugnazione non fondata su presupposti di legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Vercelli, decideva di presentare ricorso per cassazione. La doglianza principale si concentrava sulla presunta omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice, prima di ratificare l’accordo tra le parti, non avesse adeguatamente verificato l’eventuale palese innocenza dell’imputato.
La Decisione della Corte e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017. Questa norma ha circoscritto in modo tassativo le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte, con questa ordinanza, ha agito de plano, ovvero senza indire una pubblica udienza, proprio a causa della palese infondatezza del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella chiara elencazione dei motivi di ricorso ammessi. La Corte di Cassazione ha ricordato che, a seguito della riforma, sia il pubblico ministero che l’imputato possono presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento solo ed esclusivamente per le seguenti ragioni:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una pronuncia che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge o sproporzionata.
La Corte ha sottolineato che, al di fuori di questo perimetro, ogni altra doglianza è preclusa. Nello specifico, la presunta mancanza di motivazione sull’insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non rientra più tra i motivi di ricorso ammessi. Sebbene il giudice del patteggiamento abbia sempre l’onere di verificare la non sussistenza di tali cause, un’eventuale omissione nella motivazione su questo punto non è più censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Per gli avvocati e i loro assistiti, le implicazioni sono chiare: la decisione di impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un tentativo generico di rimettere in discussione l’accordo, ma deve fondarsi su uno dei quattro specifici vizi elencati dalla legge. Un ricorso basato su motivi diversi, come quello in esame, è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000,00 euro. La scelta del patteggiamento, pertanto, assume un carattere di quasi definitività, salvo la presenza di vizi gravi e specificamente tipizzati.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per un numero limitato e tassativo di motivi.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa, un’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Si può fare ricorso se il giudice non ha spiegato perché non ha prosciolto subito l’imputato secondo l’art. 129 c.p.p.?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’omessa motivazione del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) non rientra più tra i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 19986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di VERCELLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la senten emessa dal Tribunale di Vercelli, ex art. 444 del codice dì rito, in data 27.11.2 è inammissibile, posto che a seguito dell’introduzione con la legge 23 giugno 2017 n. 103 del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito, applicabile al caso di sp essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro l sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volon dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’ qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sic Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difet motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell’onere del giud dì accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di prosciogliment l’eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell’indicata rifor non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza d proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen. – nel caso di specie peraltro comunqu intervenuta ; —– —
e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità c ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 472 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa dell
Così deciso il 12.3.2024.