Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AKID MOHAMED
NOME nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 del G.I.P. TRIBUNALE DI FERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 22 febbraio 2024 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Fermo applicava a NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e settecento euro di multa per i reati di rapina aggravata, lesione personale e porto di un coltello senza giustificato motivo.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di rito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, COGNOME NOME COGNOME, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il principio è stato ribadito anche a seguito dell’inserimento dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, NOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971).
Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica e la difesa, peraltro, neppure ha indicato quale sarebbe stata la corretta definizione giuridica dei fatti.
Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024.