Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5450 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5450 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 03/07/1993
avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME (dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o de misura di sicurezza;
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge rispetto alla mancata applicazione della ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 4, comma 3, I. 110/75, motiv non più compreso tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena (v., tra le tante: Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235);
Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.