Limiti al Ricorso Patteggiamento: l’Analisi della Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni sulle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile i confini del ricorso patteggiamento, ribadendo come i motivi di appello siano tassativamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso: un Ricorso Basato su Motivi non Previsti
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari. L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha tentato di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che, nonostante l’accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto prioritariamente verificare la possibilità di assolverlo, ad esempio per evidente innocenza. Questa censura, tuttavia, si scontra con la disciplina specifica che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
La Decisione della Corte: un Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017).
Secondo la Suprema Corte, questa norma ha introdotto un elenco chiuso e tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo addotto dal ricorrente, ovvero la mancata valutazione di una causa di proscioglimento, non rientra in tale elenco. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo dei presupposti di legge per poter essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella volontà del legislatore del 2017 di limitare drasticamente l’accesso alla Cassazione per le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire una maggiore stabilità delle decisioni e deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso è consentito solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha sottolineato, richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati, che la censura relativa all’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è estranea a questo catalogo. Scegliendo il patteggiamento, l’imputato accetta una definizione del processo che preclude, in sede di impugnazione, la riapertura di una discussione sul merito della sua colpevolezza, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale ponderata che implica la rinuncia a far valere determinate doglianze in un secondo momento. Chi accede a questo rito deve essere consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e formali. Tentare un ricorso patteggiamento per motivi non previsti dalla legge, come nel caso di specie, non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per un elenco tassativo di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’omessa valutazione di una possibile causa di proscioglimento è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza e la giurisprudenza costante, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge e, pertanto, un ricorso basato su tale censura è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto aavvero sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, si che trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il rico per Cassazione ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della vol dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualific giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»), tra i quali, all’ no rientrano le censure addotte a sostegno dell’impugnazione, riguardanti l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337).
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.,segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura de sentenza impugnata (patteggiamento) – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 luglio 2025.