Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13967 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FERENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ETTORE COGNOME,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il GUP presso il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 08.11.2023, applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, esclusa la recidiva, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e considerata la riduzione per il rito, la pena d anni due e mesi quattro di reclusione e euro 600,00 di multa per le imputazioni allo stesso ascritte di cui agli artt. 629 (capo A) e 582 (capo B) cod. pen..
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché il vizio di
motivazione lamentando una motivazione superficiale e caratterizzata da assenza di una reale valutazione dei fatti.
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato.
Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
Anche in sede d’impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d’ufficio, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274476-01; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270271- 01); condizione, quest’ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274567-01). Ciò premesso, occorre rilevare che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità e considerato, in ogni caso, che l’indagine sull’eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbe un’approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024
Il Consigliere estensore